Correttivo Conto Termico 3.0: cosa cambia

Conto Termico 3.0, arriva il decreto correttivo: tutte le novità di ottobre 2026
Il Conto Termico 3.0 si sta preparando per nuovi cambiamenti. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha predisposto un decreto correttivo per intervenire su alcuni aspetti relativi all’incentivazione.
Il 22 ottobre scorso, la Conferenza Unificata ha dato il proprio via libera allo schema del decreto correttivo, un passaggio necessario per arrivare alla sua approvazione definitiva. Le modifiche riguardano diversi aspetti del Conto Termico 3.0: dalla distribuzione dei 900 milioni di euro disponibili ogni anno alle nuove regole per le prenotazioni delle Pubbliche Amministrazioni. Sono previste anche alcune novità per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, le imprese, gli installatori e i privati che vogliono usufruire degli incentivi.
Vediamo nello specifico quali soggetti saranno maggiormente interessati dalle modifiche e cosa cambia per chi intende realizzare interventi di efficientamento energetico.
Conto Termico 3.0: perché è stato necessario un decreto correttivo?
Questa modifica nasce soprattutto dalla necessità di correggere alcune criticità emerse durante i primi mesi di operatività, quando l’elevato numero di richieste ha portato il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a sospendere temporaneamente il portale il 3 marzo 2026.
La piattaforma è stata successivamente riaperta il 13 aprile, ma con una limitazione importante: è stato consentito l’accesso diretto, mentre le nuove richieste di prenotazione sono rimaste escluse.
Questa situazione ha reso necessario trovare un modo per distribuire meglio i fondi, evitando che una categoria di beneficiari utilizzi troppe risorse a discapito delle altre.
Qual è lo stato del decreto ad oggi?
Il 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo schema di decreto correttivo, con l’atto repertorio n. 144/CU. Si tratta di un passaggio importante, ma non ancora sufficiente per rendere operative le nuove disposizioni.
Per l’entrata in vigore occorrono ancora:
- L’adozione definitiva del decreto da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- La pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale;
- Gli eventuali aggiornamenti delle Regole Applicative e delle procedure informatiche del GSE.
Fino al completamento di questo percorso continuano ad applicarsi il DM 7 agosto 2025, le Regole Applicative del GSE e le disposizioni del decreto direttoriale MASE n. 72 del 10 aprile 2026.
Confermati i 900 milioni di euro, ma cambia la ripartizione
Una delle modifiche più importanti riguarda la gestione delle risorse economiche destinate agli incentivi. Il budget rimane di 900 milioni di euro all’anno, cambia il sistema attraverso il quale le risorse vengono distribuite tra le diverse categorie di beneficiari.
Sia le Pubbliche Amministrazioni sia i soggetti privati avranno a disposizione una riserva minima di 300 milioni di euro ciascuno. La parte restante verrà assegnata in funzione delle rispettive necessità e delle richieste presentate.
In questo modo si cerca di evitare che una sola categoria assorba una quota eccessiva delle risorse disponibili, lasciando senza copertura le domande degli altri beneficiari.
Cosa succede quando si raggiungono le soglie previste?
Tra le novità, verrà introdotto anche un meccanismo di gestione delle domande legato al raggiungimento delle soglie di spesa, con due livelli:
- Quando gli impegni raggiungono 600 milioni di euro per una delle due categorie di beneficiari, cioè Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- Quando viene raggiunto il limite complessivo di 900 milioni di euro.
Al verificarsi di una di queste condizioni, il GSE potrà attivare un periodo di 60 giorni durante il quale saranno ammesse solo le richieste presentate a seguito della conclusione degli interventi. Una disposizione che vuole evitare un accumulo di prenotazioni quando il plafond disponibile si avvicina all’esaurimento.
Dunque non sarà sufficiente verificare che il proprio intervento rientri tra quelli ammessi, ma occorrerà monitorare la disponibilità dei fondi.
Limite al 50% per le prenotazioni delle Pubbliche Amministrazioni
Un’altra modifica riguarda le modalità di accesso al Conto Termico 3.0 da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda le prenotazioni, non potranno superare il 50% delle risorse annualmente destinate alla categoria. Questo perché la restante parte dovrà rimanere disponibile per le richieste presentate attraverso l’accesso diretto. La modifica mira a finanziare in modo prioritario tutti gli interventi già realizzati.
Per gli enti pubblici sarà quindi ancora più importante programmare correttamente gli interventi e valutare con attenzione quale modalità di accesso utilizzare.
Piccoli Comuni: il contributo al 100% sarà limitato al primo intervento
Cambiamenti in arrivo anche per i Comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti. Attualmente, per gli interventi realizzati su edifici comunali utilizzati dall’ente in modo diretto, si può ottenere un incentivo fino al 100% delle spese ammissibili. Nelle nuove norme questa copertura sarà riconosciuta soltanto per un intervento. A partire dal secondo intervento, il contributo massimo scenderà all’80% delle spese ammissibili.
Cosa succede se un Comune ha già presentato domanda?
I Comuni che avranno presentato la richiesta prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, anche attraverso la procedura di prenotazione, potranno mantenere il riconoscimento del contributo al 100%, nel rispetto dei massimali previsti.
Pagamento del Conto Termico per importi maggiori a 50.000 euro per le PA
Il decreto correttivo introduce nuove regole per il pagamento degli incentivi destinati alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, gli enti pubblici che richiedono il Conto Termico 3.0 attraverso l’accesso diretto, anche affidandosi a una ESCO, potranno ricevere l’incentivo in un’unica soluzione solo se l’importo riconosciuto dal GSE non supera i 50.000 euro.
Se il contributo è superiore a questa cifra, il pagamento sarà suddiviso in più rate annuali, anziché essere versato tutto insieme. Per i privati, invece, resta invariata la soglia di 15.000 euro: gli incentivi fino a questo importo continueranno a essere pagati in un’unica soluzione.
Nuovi obblighi per la diagnosi energetica APE
Il correttivo non riguarda soltanto la gestione delle risorse finanziarie. Alcune modifiche interessano anche i requisiti tecnici necessari per ottenere gli incentivi. In questo caso le novità riguardano la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari.
Lo schema prevede l’estensione dell’obbligo di predisporre una diagnosi energetica prima dell’esecuzione dei lavori e un Attestato di Prestazione Energetica (APE) al termine dell’intervento. Si tratta di documenti importanti per verificare l’effettiva efficacia degli interventi e dimostrare il miglioramento ottenuto.
Bisognerà quindi considerare anche i costi e i tempi necessari per la documentazione tecnica.
Mandato all’incasso: il GSE potrà recuperare gli incentivi anche dal mandatario
Una delle disposizioni più delicate del correttivo riguarda il cosiddetto mandato all’incasso. Si tratta di uno strumento attraverso il quale il beneficiario dell’incentivo delega un altro soggetto a ricevere direttamente il contributo riconosciuto dal GSE. Questa modalità può essere utilizzata, ad esempio, quando un installatore o una ESCO incassa l’incentivo per conto del cliente, nell’ambito degli accordi economici stipulati per la realizzazione dell’intervento.
Con il correttivo viene modificata la disciplina relativa al recupero degli incentivi indebitamente percepiti. In presenza di un mandato all’incasso, il GSE potrà richiedere la restituzione delle somme non dovute anche al mandatario, che sarà considerato obbligato in solido con il beneficiario, entro il limite degli importi effettivamente riscossi. La novità è particolarmente importante perché amplia la platea dei soggetti che possono essere coinvolti nelle procedure di recupero degli incentivi.
In altre parole, non sarà necessariamente sufficiente dimostrare di aver agito come semplice intermediario nella riscossione: il soggetto che ha ricevuto materialmente il contributo potrà essere chiamato a restituire le somme indebitamente incassate, nei limiti stabiliti dalla norma. Per installatori, ESCO e operatori del settore diventa quindi fondamentale prestare maggiore attenzione alla verifica dei requisiti del cliente, alla documentazione tecnica e alla corretta gestione dei rapporti contrattuali.
Regole per chi ha già avviato i lavori
Il provvedimento contiene alcune disposizioni transitorie pensate per evitare di penalizzare chi ha già programmato o realizzato un intervento.
Ecco i casi specifici:
- Comuni fino a 15.000 abitanti: le richieste già presentate prima dell’entrata in vigore del correttivo mantengono il diritto al contributo integrale;
- Pubbliche Amministrazioni: per determinati lavori già avviati è prevista una richiesta preliminare di accesso entro 45 giorni, secondo le condizioni stabilite dallo schema;
- Imprese con lavori avviati prima della pubblicazione del DM 7 agosto 2025: sono previste specifiche possibilità di accesso preliminare per alcune situazioni non ancora concluse, secondo termini e modalità che dovranno essere definiti dal GSE:
- Interventi già conclusi: per privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni resta invariata la possibilità di presentare domanda in accesso diretto entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, secondo le regole del DM 7 agosto 2025.
Consigliamo a chi ha già avviato un intervento o ha una pratica in corso, di verificare attentamente la propria posizione.
Cosa fare se vuoi usufruire del Conto Termico 3.0
In attesa che il decreto correttivo venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, chi vuole richiedere gli incentivi può iniziare a informarsi e preparare i lavori, senza però fare affidamento su regole che non sono ancora entrate in vigore.
La prima cosa da fare è verificare che l’intervento che si vuole realizzare sia tra quelli ammessi dal Conto Termico 3.0 e che il richiedente abbia tutti i requisiti necessari per ottenere il contributo.
Successivamente è opportuno:
- Controllare i requisiti dell’immobile: destinazione d’uso, caratteristiche dell’edificio e tipologia di beneficiario;
- Preparare la documentazione: fatture, pagamenti, schede tecniche, certificazioni e documentazione energetica;
- Verificare le modalità di accesso: è importante capire se la procedura corretta sia l’accesso diretto oppure la prenotazione, se consentita;
- Monitorare gli aggiornamenti del GSE: dopo la pubblicazione del decreto definitivo sarà necessario verificare le nuove Regole Applicative e le eventuali modifiche al Portaltermico.
Un aspetto da non sottovalutare è la tempistica. Le domande per il Conto Termico devono rispettare scadenze precise e, per l’accesso diretto, il termine ordinario di presentazione è di 90 giorni dalla conclusione dell’intervento.
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